Abilitazioni al comando e condotta delle unità
da diporto
Patente nautica
Obbligatorietà
La patente nautica è il documento ufficiale
con il quale il titolare è abilitato al comando
e alla condotta delle unità da diporto.
Per il comando e la conduzione di natanti e
imbarcazioni da diporto è prevista la patente
per le seguenti specie di navigazione:
senza alcun limite dalla costa,
entro dodici miglia dalla costa.
Le patenti sono obbligatorie per navigazioni
oltre le 6 miglia dalla costa o qualora a bordo
dell'unità sia installato un motore avente una
delle seguenti caratteristiche:
-
cilindrata superiore a 750 cc., se a
carburazione a due tempi,
-
cilindrata superiore a 1.000 cc., se a
carburazione a quattro tempi fuori bordo,
-
cilindrata superiore a 1.300 cc., se a
carburazione a quattro tempi entro bordo,
-
cilindrata superiore a 2.000 cc., se a
motore diesel,
-
con potenza superiore a 40,8 CV (30 KW).
La patente nautica è obbligatoria anche per
condurre unità da diporto impiegate per lo sci
nautico.
A richiesta dell'interessato può essere
rilasciata la patente nautica per le sole unità
a motore.
Non obbligatorietà
Non è obbligatoria la patente nautica per il
comando e la conduzione di natanti e
imbarcazioni da diporto che navigano entro le 6
miglia e sono dotate di motore con
caratteristica inferiore a quella
sopradescritta. In questo caso chi assume il
comando e la condotta deve avere uno dei
seguenti requisiti:
-
aver compiuto 18 anni per le imbarcazioni;
-
aver compiuto 16 anni, per i natanti con
motore;
-
aver compiuto i 14 anni per i natanti a vela
con superficie velica superiore a quattro
metri quadrati, e a remi in navigazione
oltre 1 miglio;
-
aver compiuto i 18 anni di età per la
condotta di moto d'acqua e mezzi similari,
quando non c'è obbligatorietà.
I requisiti di età non sono tenuti in
considerazione per partecipare ad attività di
istruzione, svolta dalle scuole di avviamento
agli sport nautici gestite dalle Federazioni
nazionali e dalla Lega navale italiana, e ai
relativi allenamenti e attività agonistiche, a
condizione che tali attività si svolgano sotto
la responsabilità delle scuole e i partecipanti
siano coperti dall'assicurazione per
responsabilità civile per i danni causati alle
persone imbarcate e a terzi.
Conseguimento
Per ottenere la patente nautica il richiedente,
maggiorenne, deve sottoporsi agli accertamenti
psico-fisici presso le strutture indicate nel
"Regolamento sulla disciplina delle patenti
nautiche" emanato con Decreto del Presidente
della Repubblica del 9 ottobre 1997 n. 431.
La domanda deve essere inoltrata in bollo e in
duplice copia, (fac-simile
domanda) all'Autorità competente, fra
quelle indicate al successivo para, e corredata
dal certificato medico, da due fotografie
formato tessera e dall'attestazione del
pagamento del tributo per l'ammissione agli
esami.
Con la copia della domanda, completa di visto,
data e numero di protocollo apposta
dall'Autorità, e un documento d'identità
personale, il richiedente è autorizzato,
provvisoriamente, ad esercitarsi al comando e
alla condotta delle unità da diporto, nei limiti
dell'abilitazione richiesta, a condizione che a
bordo vi sia un istruttore munito di patente
nautica rilasciata da almeno un triennio, con
abilitazione pari o superiore a quella richiesta
dall'interessato.
Successivamente il candidato per ottenere il
documento deve sostenere e superare gli esami
teorici e pratici, secondo i programmi relativi
alla patente da conseguire (i programmi sono
riportati nelle Appendici 4, 5 e 6).
La patente nautica per navi da diporto
(obbligatoria) può essere ottenuta dopo almeno
tre anni dal conseguimento delle patenti a vela
e a motore per navigazione senza alcun limite
dalla costa, previo superamento di appositi
esami teorico, su materie non comprese nel
programma di esame per l'abilitazione posseduta,
e pratico.
Il modulo riportato in tab. fac-simile ha
molteplice finalità e può servire, riempiendo le
caselle indicate nelle note stesse della
domanda, per:
-
ammissione agli esami;
-
conseguimento patente per limiti di
navigazione superiore;
-
conseguimento patente per unità a vela per i
possessori di patente per unità a motore;
-
conseguimento patente senza esami;
-
convalida;
-
sostituzione patente deteriorata o
illeggibile;
-
smarrimento o distruzione;
-
cambio di residenza;
-
patente vecchia da sostituire.
Rilascio
Le patenti sono rilasciate dalle Autorità
competenti così individuate:
-
Capitanerie di porto, Uffici circondariali
marittimi od Uffici del Dipartimento dei
Trasporti, per il rilascio delle patenti per
la conduzione di natanti e imbarcazioni da
diporto in navigazione entro le 12 miglia;
-
Capitanerie di porto od Uffici circondariali
marittimi, per il rilascio delle patenti per
la conduzione di natanti e imbarcazioni da
diporto in navigazione senza limite dalle
coste;
-
Capitanerie di porto, per il rilascio delle
patenti per la conduzione di navi da
diporto.
Patente senza esami
Chi rientra in una delle sotto indicate
categorie ha la possibilità di ottenere la
patente nautica senza sostenere gli esami:
-
ufficiali della Marina Militare del Corpo di
stato maggiore e delle Capitanerie di porto,
in servizio permanente o del ruolo ad
esaurimento (patenti per unità da diporto);
-
personale delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco, in servizio permanente o volontario
di truppa in ferma breve, abilitato al
comando navale e alla condotta dei mezzi
nautici da parte della Marina militare, e
personale militare della Guardia di finanza
in servizio permanente o volontario di
truppa in ferma breve, in possesso di
specializzazione al comando di unità navale
rilasciata dai Comandi della guardia di
finanza (patenti per natanti e imbarcazioni
da diporto a motore nei limiti
dell'abilitazione in possesso);
-
personale delle stesse Forze armate, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco entro cinque anni dalla
cessazione dal servizio purché in possesso
dei previsti requisiti fisici, psichici e
morali (patenti per natanti e imbarcazioni
da diporto a motore nei limiti
dell'abilitazione in possesso).
I richiedenti devono inoltrare la relativa
domanda all'Autorità competente, corredata da:
-
estratto matricolare o copia
dell'abilitazione posseduta;
-
certificato medico;
-
marca da bollo;
-
due foto formato tessera;
-
le ricevute comprovanti il pagamento della
tassa di rilascio e dello stampato a
rigoroso rendiconto.
Rinnovo
La patente nautica deve essere rinnovata dopo
dieci anni dalla data di rilascio o di conferma
della validità (dopo cinque nel caso il titolare
abbia superato i 60 anni). La validità della
patente, per coloro che siano affetti da
infermità fisiche o psichiche o minorazioni
anatomiche o funzionali, può essere limitata
anche ad un periodo più breve secondo quanto
indicato nel certificato di idoneità fisica.
La richiesta di rinnovo deve essere presentata,
personalmente o tramite posta, all'Ufficio che
ha provveduto al rilascio, allegando il
certificato d'idoneità fisica.
In caso di cambio di residenza, la patente non
deve essere rinnovata, ma è obbligatorio darne
comunicazione (anche tramite posta) all'Ufficio
d'iscrizione che provvederà ad annotare la
variazione sul registro e ad inviare
all'interessato il talloncino adesivo da
applicare sulla patente stessa.
Sospensione e revoca
La patente nautica può essere sospesa nei
seguenti casi:
-
accertamento, in sede di visita sanitaria
per la convalida, di temporanea perdita dei
previsti requisiti fisici e psichici. La
patente viene riattivata al termine
dell'inconveniente, previa presentazione di
debita certificazione;
-
assunzione del comando e della condotta di
unità da diporto in stato di ubriachezza o
sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti
o stupefacenti;
-
compimento di atti di imprudenza o di
imperizia tali da compromettere l'incolumità
pubblica e da produrre danni;
-
inizio di procedimento penale a carico
dell'abilitato per i delitti di omicidio
colposo ovvero lesioni gravi o gravissime
colpose derivanti dalla violazione delle
norme sul comando e condotta delle unità e
delle navi da diporto o per i delitti contro
l'incolumità pubblica previsti dal titolo
VI, libro II del codice penale o per i reati
previsti e puniti dalla parte terza del
codice della navigazione;
-
motivi di pubblica sicurezza su richiesta
del Prefetto.
La patente nautica è revocata quando:
-
il titolare non sia in possesso, con
carattere permanente, dei requisiti fisici e
psichici previsti;
-
il titolare non sia in possesso, con
carattere permanente, dei requisiti morali
previsti.
Patente nautica estera
Un cittadino italiano residente all'estero, in
possesso di patente nautica rilasciata dal paese
di residenza, può comandare unità da diporto con
bandiera italiana (nei limiti dell'abilitazione
posseduta). Quando riprenderà la residenza in
Italia, dovrà, per assumere il comando d'unità
da diporto con bandiera italiana, conseguire la
patente nazionale.
Altre abilitazioni
Per comandare imbarcazioni e navi da diporto
adibite al noleggio, è necessario un titolo
professionale marittimo, così come indicato
dall'art. 10 della legge n 647 del 23 dicembre
1996, che delinea la figura del conduttore per
le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio.
Per acquisire il titolo professionale, che può
essere conseguito per le acque marittime (senza
limite dalla costa) o solo per le acque interne
(fino a 6 miglia dalla costa), sono necessari i
seguenti requisiti:
-
aver compiuto i 21 anni di età;
-
essere in possesso delle abilitazioni al
comando delle imbarcazioni da diporto a vela
e a motore senza alcun limite di distanza
dalla costa in corso di validità e
conseguite da almeno tre anni (titolo per le
acque marittime);
-
essere in possesso delle abilitazioni al
comando delle imbarcazioni da diporto a vela
e a motore entro sei miglia di distanza
dalla costa, in corso di validità e
conseguite da almeno tre anni (titolo per le
acque interne);
-
essere in possesso del certificato limitato
RTF;
-
non avere riportato condanne per i reati di
cui all'articolo 238, primo comma, n. 4, del
regolamento per l'esecuzione del codice
della navigazione (titolo per le acque
marittime);
-
non avere riportato condanne per i reati di
cui all'articolo 49, primo comma, n. 4, del
regolamento per la navigazione interna
(titolo per le acque interne);
-
essere iscritto nella terza categoria della
gente di mare (titolo per le acque
marittime);
-
essere iscritto nella terza categoria del
personale navigante (titolo per le acque
interne).
La domanda deve essere presentata alla
Capitaneria di porto od all'Ufficio
circondariale marittimo d'iscrizione per la
gente di mare (titolo per le acque marittime) od
all'ufficio d'iscrizione per il personale della
navigazione nelle acque interne.
(Fac-simile
domanda per conseguire il titolo per le acque
marittime).
Il comando e la conduzione delle unità da
diporto può essere esercitato, nei limiti e con
le modalità stabilite con D.M. 5 luglio 1994, n.
536, anche da chi è in possesso di un titolo
professionale marittimo sia per il traffico sia
per la pesca o per la navigazione interna e
munito di libretto di navigazione in regolare
corso di validità.
Coloro che sono in possesso di un titolo
professionale marittimo per la condotta di
motori a combustione interna o a scoppio, sono
abilitati alla conduzione dei motori di
qualunque potenza, installati a bordo dei
natanti e delle imbarcazioni da diporto.
Chi è in possesso di un titolo professionale
marittimo per i servizi di macchina, può
condurre motori a combustione interna o a
scoppio installati sulle navi da diporto, nei
limiti della potenza stabilita per ciascun
titolo.
Le definizioni di base che regolano la materia
sono inserite nell'art. 1 della Legge 11
febbraio 1971 n. 50, e successive modificazioni,
"Norme sulla navigazione da diporto".
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