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Locazione e noleggio
Come già detto all'inizio di questo supplemento,
le unità da diporto possono essere utilizzate
mediante contratti di locazione e di noleggio.
La normativa principale che regola questo tipo
d'attività delle unità da diporto è contenuta
nell'art. 10 della legge n 647 del 23 dicembre
1996.
Il noleggiante e il locatore devono consegnare
l'unità in perfetta efficienza, completa di
tutte le dotazioni di sicurezza e coperta
dall'assicurazione sulla responsabilità civile.
Il conduttore delle unità adibite al noleggio
deve essere in possesso del titolo relativo.
Per svolgere detta attività è necessario
presentare una dichiarazione d'esercizio
all'ufficio d'iscrizione dell'imbarcazione o
della nave da diporto utilizzata allo scopo (fac-simile
domanda, da utilizzare per singola persona o
Società). L'ufficio d'iscrizione
dell'unità provvede ad annotare sul registro e
sulla licenza di navigazione l'utilizzazione
dell'unità da diporto per la finalità richiesta.
Per quanto riguarda l'impiego di natanti da
diporto per l'esercizio di locazione o noleggio
per finalità ricreative e per gli usi turistici
locali (ad es. sci nautico per conto terzi,
paracadutismo ascensionale, traino di banana -
boats, visite alle bellezze naturali delle coste
o dei fondali, brevi gite turistiche etc.
effettuate con natanti), questo è regolato da
provvedimenti delle competenti autorità
marittime locali.
Noleggio
Per noleggio di un'unità da diporto s'intende
"il contratto con cui una delle parti, in
corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a
mettere a disposizione dell'altra parte l'unità
da diporto per un determinato periodo da
trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o
acque interne di sua scelta, da fermo o in
navigazione, alle condizioni stabilite dal
contratto".
L'unità noleggiata rimane nella disponibilità
del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche
l'equipaggio.
L'assicurazione, in questo caso, deve essere
estesa anche a favore del noleggiatore e dei
passeggeri, per gli infortuni e i danni subìti
in occasione o in dipendenza del contratto.
Locazione
La locazione è quel contratto con cui un'unità
da diporto passa, per un dato periodo di tempo e
in cambio di un corrispettivo, in godimento
autonomo del conduttore, il quale esercita con
essa la navigazione e ne assume la
responsabilità e i rischi.
Il numero massimo di passeggeri trasportabili è
quello indicato nella licenza di navigazione per
le imbarcazioni e navi da diporto; per i natanti
da diporto, l'indicazione è riportata nel
Manuale del proprietario, se trattasi d'unità
con marcatura "CE", o nel Certificato di
omologazione, negli altri casi oppure secondo
quanto indicato nell'art. 13 del Regolamento
recante norme di sicurezza per la navigazione da
diporto. |