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Iscrizione delle unità da diporto
Immatricolazione
1) Natanti da diporto
Come già accennato nel capitolo precedente, i
natanti da diporto non sono soggetti
all'obbligatorietà dell'iscrizione nei registri,
ma, qualora si desideri farlo, l'iscrizione
avverrà sui registri riservati alle imbarcazioni
da diporto e di queste ne assumeranno il
relativo regime giuridico.
2) Imbarcazioni da diporto
Le imbarcazioni da diporto devono essere
iscritte presso le Capitanerie di porto, gli
Uffici circondariali marittimi o gli Uffici
provinciali del Dipartimento per i trasporti
terrestri e per i sistemi informativi e
statistici autorizzati dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, che custodiscono
i relativi registri, compilati secondo un
modello approvato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. I Registri delle
imbarcazioni da diporto (R.I.D.) una volta
tenuti dagli Uffici marittimi minori, sono stati
accentrati presso la sede delle Capitanerie di
porto o degli Uffici circondariali marittimi da
cui dipendono.
Un acquirente, prima di mettere in servizio
un'unità da diporto, deve richiedere il numero
d'immatricolazione presentando la relativa
domanda
all'ufficio competente.
Alla richiesta devono essere allegati i seguenti
documenti:
-
copia della fattura attestante
l'assolvimento dei pertinenti adempimenti
fiscali e degli eventuali adempimenti
doganali e contenente le generalità,
l'indirizzo e il codice fiscale
dell'interessato, nonché la descrizione
tecnica dell'unità stessa;
-
dichiarazione di conformità;
-
dichiarazione di potenza del motore o dei
motori entrobordo di propulsione installati
a bordo;
-
dichiarazione di
assunzione di responsabilità da
parte dell'intestatario della fattura per
tutti gli eventi derivanti dall'esercizio
dell'unità stessa, fino alla data della
presentazione del titolo di proprietà.
L'assegnazione del numero d'immatricolazione
determina l'iscrizione temporanea
dell'imbarcazione da diporto. Contestualmente a
questa assegnazione, l'Autorità consegna anche
una licenza di navigazione provvisoria e il
certificato di sicurezza.
Con questi documenti l'acquirente è autorizzato
ad utilizzare il mezzo per un periodo massimo di
sei mesi, durante il quale deve essere
consegnato l'atto di proprietà. Al completamento
della documentazione l'Autorità rilascerà la
documentazione definitiva. Qualora non si riesca
a consegnare la documentazione prevista entro i
sei mesi, l'iscrizione è annullata e si potrà
procedere ad un'ulteriore iscrizione solo con la
documentazione completa (non è possibile,
quindi, riottenere un'altra licenza
provvisoria).
3) Navi da diporto
L'iscrizione delle navi da diporto si effettua
solo presso le Capitanerie di porto.
La documentazione da presentare e quella
rilasciata dall'Autorità marittima è la stessa
di quella prevista per le imbarcazioni da
diporto, con la differenza che, non esistendo
per le navi la dichiarazione di conformità, in
sua vece è richiesto il certificato di stazza.
I cittadini italiani residenti all'estero che
intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione
delle unità da diporto di loro proprietà nel
registro relativo, hanno l'obbligo di nominare
un rappresentante, domiciliato in Italia, al
quale le Autorità marittime o della navigazione
interna, possono rivolgersi in caso di
comunicazioni relative all'unità iscritta.
Trasferimento d'iscrizione
Il proprietario di un'unità da diporto può
richiedere, anche tramite un suo rappresentante
legale, il trasferimento d'iscrizione ad altro
ufficio, presentando
domanda
all'ufficio della nuova autorità competente per
territorio.
Durante il periodo di perfezionamento del
passaggio d'iscrizione, la licenza di
navigazione dell'unità resta in vigore.
Cancellazione
Con il cambio dei parametri per la catalogazione
delle unità da diporto, circa 20.000 unità,
iscritte, rientrano adesso nella categoria dei
natanti da diporto.
Naturalmente i proprietari di questi mezzi
possono richiedere la cancellazione dai
registri.
La cancellazione può anche essere richiesta per:
Per ottenere la cancellazione per passaggio di
categoria basta presentare una
domanda
all'Ufficio d'iscrizione dell'ex imbarcazione,
allegando la relativa licenza di navigazione.
Attenzione. Per i natanti, cancellati per cambio
di categoria, è opportuno richiedere l'estratto
del RID, documento che riporta gli estremi
dell'iscrizione, per dimostrare che l'unità era
abilitata alla navigazione senza alcun limite e
che quindi, come natante, può navigare fino a 12
miglia dalla costa. La richiesta, qualora non
sia stata avanzata contestualmente alla domanda
di cancellazione, è riportata in
fac-simile.
L'estratto serve anche per certificare il numero
delle persone trasportatbili.
Sigle d'identificazione
Per le unità da diporto immatricolate è prevista
l'assegnazione del numero d'identificazione,
unico, e, su richiesta, del nome (unico per sede
d'iscrizione).
Il numero d'identificazione è composto dalla
sigla dell'ufficio d'iscrizione, dal numero
d'iscrizione progressivo dell'ufficio e la
lettera D o due lettere ND, se trattasi,
rispettivamente, d'iscrizione nel registro delle
imbarcazioni od in quello delle navi da diporto.
La sigla deve essere applicata sulla fiancata
dell'imbarcazione verso prora, a dritta, e verso
poppa, a sinistra.
Le sigle distintive degli uffici sono riportate
nella
tabella,
ricordando che in futuro scompariranno molte
sigle, cioè quelle degli uffici minori che non
sono più adibiti all'immatricolazione delle
unità da diporto. |