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Dotazioni di sicurezza
Premessa
Nel panorama normativo inerente la sicurezza
della navigazione da diporto, spiccano due
articoli sui quali s'imperniano nuovi
concetti in questo campo. Il primo, l'art. 6
del Regolamento recante norme di sicurezza
per la navigazione da diporto (D.M. n. 478
del 5 ottobre 1999), ha stabilito che le
dotazioni di sicurezza e di mezzi di
salvataggio devono essere commisurate alla
"distanza dalla costa ove la navigazione è
effettivamente svolta", a prescindere,
quindi, dalla classificazione e
dall'abilitazione dell'unità.
Il secondo, l'art. 1 dello stesso
Regolamento, sancisce la responsabilità del
conduttore di dotare l'unità di ulteriori
mezzi e attrezzature di sicurezza (e
marinaresche), rispetto a quelle prescritte
dalla legge, in relazione alle condizioni
meteo-marine e alla distanza da porti
sicuri.
In sintesi le norme in materia di sicurezza
nel diporto nautico individuano nel
conduttore il responsabile della scelta di
dotare l'unità di tutti quei mezzi di
salvataggio e attrezzature di sicurezza
ulteriori, da aggiungere a quelle, minime,
previste dalla normativa, in base
all'effettiva navigazione da svolgere,
quindi tenendo conto di molteplici fattori
quali: distanza dalla costa, distanza da
porti sicuri, situazione e previsioni meteo,
capacità dell'equipaggio, condizioni della
barca ecc.
Nella
tabella sono riportate le dotazioni minime
che le imbarcazioni e i natanti da diporto
devono avere a bordo, in funzione della
distanza dalla costa. Per quanto riguarda le
dotazioni di sicurezza degli acquascooter,
si deve fare riferimento alle ordinanze
locali, in relazione alla navigazione
svolta, e comunque i conduttori e i
trasportati devono indossare sempre una
cintura di salvataggio.
Apparati di ricetrasmissione
Obbligatorietà
L'obbligo di dotarsi di apparati
ricetrasmittenti è così stabilito:
-
navi da diporto: un impianto fisso in
radiotelefonia ad onde ettometriche (HF/SSB);
-
natanti e imbarcazioni da diporto, per
navigazioni oltre le 6 miglia: almeno un
apparato, installato o portatile, ad
onde metriche (VHF).
Secondo la nuova normativa gli apparati
ricetrasmittenti installati a bordo non
devono essere sottoposti a collaudo e
ispezione, qualora corredati di
dichiarazione di conformità alla Direttiva
1999/05/CE, recepita con Decreto Legislativo
269/2001, rilasciata dal costruttore. I
vecchi apparati di tipo omologato esistenti
a bordo, muniti di regolare licenza, possono
continuare a essere utilizzati senza
problemi.
Gli apparati sprovvisti di certificazione di
conformità sono soggetti al collaudo, per il
quale deve essere avanzata richiesta.
Qualora un natante od un'imbarcazione da
diporto, che navigano entro le sei miglia,
abbiano un sistema VHF installato, tale
apparato deve essere aderente alla normativa
prevista per le istallazioni obbligatorie.
Licenza d'esercizio e Certificato Rtf
Tutti gli apparati VHF devono essere muniti
di "licenza d'esercizio Rtf". Coloro che
impiegano gli apparati VHF devono essere in
possesso del "Certificato Limitato di
radiotelefonista".
Per le modalità d'ottenimento dei due
documenti si rimanda al Capitolo Documenti.
Nella
tabella
sono riportati i 53 canali VHF utilizzabili
per la nautica da diporto e le loro
utilizzazioni.
Traffico di corrispondenza pubblica
Gli apparati ricetrasmittenti delle unità da
diporto che effettuano il traffico di
corrispondenza pubblica sono soggetti
all'obbligo d'affidamento della gestione ad
una società concessionaria e di
corresponsione del relativo canone.
La licenza d'esercizio rilasciata per il
traffico di corrispondenza, ha validità
anche per l'impiego dell'apparato ai fini
della sicurezza della navigazione.
Nuovo Codice delle Comunicazioni
Con Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n.
259 ha visto la luce il nuovo Codice delle
Comunicazioni che riporta alcuni articoli
(in particolare al Capo V. Servizio
Radioelettrico per le navi da diporto, gli
artt. dal 193 al 197) che riguardano anche
la nautica da diporto.
Importante, utile da ricordare, l'art. 172
"Norme e divieti relativi ad emissioni
radioelettriche in acque territoriali",
stilato per essere da deterrente verso una
certa pletora di naviganti da strapazzo e/o
maleducati; quest'articolo vieta di parlare
sulle frequenze del servizio mobile
marittimo, a meno dei casi d'emergenza,
indicati nell'articolo, e l'Autorità
marittima, in caso d'inadempienza, può
rendere inutilizzabile l'apparato radio.
Zattere di salvataggio
Il 12 agosto del 2002, è stato emanato il
"Regolamento recante caratteristiche
tecniche e requisiti delle zattere di
salvataggio da utilizzare esclusivamente
sulle unità da diporto" (Decreto
Ministeriale n. 219).
Caratteristiche
Il citato Regolamento definisce le
caratteristiche costruttive sia del mezzo
sia degli accessori, oltre a dare esatte
indicazioni delle dotazioni d'emergenza.
Le nuove zattere di salvataggio per le unità
da diporto devono essere conformi al
prototipo approvato dal Comando Generale
delle Capitanerie di Porto (Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti). È inoltre
autorizzato l'uso di zattere gonfiabili
approvate da uno Stato membro dell'Unione
Europea o che aderisce all'Accordo sullo
Spazio Economico Europeo, qualora la
costruzione di tali mezzi di salvataggio sia
rispondente a norme o regole approvate da
tali Stati e che garantiscano un livello di
protezione per la salvaguardia della vita
umana in mare equivalente a quello indicato
nel Decreto italiano.
L'art. 6, particolarmente significativo,
riguarda le istruzioni e i documenti
concernenti la zattera di salvataggio che i
fabbricanti devono fornire a corredo del
mezzo. Si tratta delle Istruzioni per la
messa a mare e l'impiego della zattera,
scritte su carta resistente all'acqua e da
esporre all'esterno, del Manuale del
Proprietario, della Carta d'Identificazione
della zattera e del Libretto d'uso della
zattera (da mettere all'interno),
quest'ultimo redatto su supporto resistente
all'uso.
È prevista la marcatura e con questa dovrà
essere scritto anche il nome od il numero
identificativo dell'unità; non sarà quindi
più possibile spostare la zattera da
un'unità all'altra.
Revisioni
Il mezzo di salvataggio deve essere
sottoposto a revisioni periodiche. In
particolare, per quanto riguarda la parte
pneumatica, gli accessori, le dotazioni, la
bombola di gonfiaggio, le relative valvole e
la testa operativa, la revisione ha cadenza
biennale.
Almeno ogni cinque anni deve essere
effettuata la prova idraulica delle bombole.
E' prevista inoltre, una visita speciale
ogni sei anni dal primo confezionamento
ovvero quando si dovesse costatare un'usura
anomala della zattera o dei suoi accessori.
Le norme transitorie del passaggio dalla
vecchia normativa di riferimento (Decreto
della Marina Mercantile del 2 Dicembre 1977)
a quella nuova prevedono che le zattere,
conformi alla precedente normativa (*)
e già installate a bordo, devono essere
sottoposte alla visita speciale in occasione
della prima revisione dopo il 31/12/2002,
comunque non oltre il 17 Ottobre 2004.
(*) La produzione delle zattere in
accordo al precedente Decreto del 1977 è
terminata il 17 gennaio 2003 e la loro
installazione doveva avvenire entro il 17
ottobre dello stesso anno.
Cinture di salvataggio
Le cinture di salvataggio, da avere a bordo
come dotazione di sicurezza, devono essere
conformi ai modelli previsti nel Decreto del
10 maggio 1996 a firma del Direttore della
Divisione Sicurezza della Navigazione.
Tali cinture, provviste di strisce
retroriflettenti, possono essere del tipo "
a giubbotto" od "a stola" e adatte alla
taglia dell'utilizzatore.
Eventuali modelli gonfiabili devono avere i
sistemi di gonfiamento né manuali né a
fiato.
Salvagenti anulari e salvagenti a ferro
di cavallo
La normativa equipara i due salvagenti, che
sono definiti "mezzi di salvataggio a
galleggiabilità con materiali a
galleggiabilità intrinseca" e dotati di:
-
sagola d'appiglio fissata in quattro
punti (quello anulare deve avere un
dispositivo d'aggancio manuale);
-
strisce retroriflettenti;
-
luce ad accensione automatica.
La luce deve essere continua a giro
d'orizzonte oppure a lampi intermittenti e
deve essere in grado di durare per almeno
due ore dall'accensione.
Apparecchi galleggianti
Un apparecchio galleggiante è, secondo il
Regolamento che tratta questi mezzi
collettivi di salvataggio (Decreto
Ministeriale 29 settembre 1999, n. 412), un
"mezzo galleggiante (che non sia
imbarcazione di salvataggio, zattera di
salvataggio, salvagente anulare o cintura di
salvataggio), destinato a sostenere un
numero determinato di persone che si trovano
nell'acqua e di costruzione tale da
conservare la sua forma e le sue
caratteristiche".
Le caratteristich principali degli
apparecchi galleggianti gonfiabili, da
usarsi come mezzi di salvataggio collettivi
esclusivamente sulle unità da diporto, sono:
-
essere contenuto in una valigia o
custodia in modo da poter resistere alle
condizioni d'usura;
-
essere utilizzabile e stabile, qualunque
sia la faccia con cui galleggia;
-
avere un dispositivo di galleggiabilità
costituito da camere d'aria sovrapposte
in numero pari, gonfiabili per
insufflazione di gas o aria in
pressione, (non sono ammessi sistemi di
gonfiamento manuali e/od orali);
-
poter essere gonfiato con due bombole di
gas compresso, da attivare
simultaneamente con un'unica manovra di
strappo con l'apparecchio galleggiante
nella propria custodia.
Anche questo mezzo di salvataggio deve
essere marcato con i seguenti dati
(leggibili e indelebili):
-
nome del fabbricante e dell'eventuale
importatore;
-
nome o sigla del modello;
-
numero delle persone che è autorizzato a
portare;
-
istruzioni d'impiego anche in lingua
italiana;
-
estremi dell'atto d'approvazione del
prototipo con dichiarazione di
conformità al medesimo;
-
mese e anno della carica delle bombole
di gonfiaggio.
Gli apparecchi galleggianti gonfiabili
devono essere sottoposti a controllo ogni
quattro anni. Il controllo è effettuato da
parte del fabbricante o da ditta dallo
stesso autorizzata, che al termine conferma
la certificazione con apposita targhetta
adesiva fustellata, da incollare
sull'apparecchio e sulla sua custodia.
Segnali di soccorso di tipo pirico
Il Decreto Ministeriale 29 settembre 1999 n.
387, riporta il "Regolamento recante norme
per l'individuazione delle caratteristiche
tecniche, i requisiti e la durata di
validità dei segnali da soccorso, da
utilizzare esclusivamente sulle unità da
diporto" relativamente ai seguenti segnali:
Per ciascuno di questi segnali sono
riportate le caratteristiche di progetto,
conservazione e innesco. In particolare,
sull'involucro contenitore devono essere
riportate in modo indelebile e leggibile,
oltre alle istruzioni scritte (anche in
lingua italiana) o figure che illustrano
chiaramente l'uso del segnale, i seguenti
dati:
-
nome e sede del fabbricante e
dell'eventuale importatore;
-
nome o sigla del modello;
-
data di fabbricazione;
-
estremi dell'atto d'approvazione del
prototipo con dichiarazione di
conformità al medesimo.
I citati segnali scadono dopo quattro anni
dalla data di fabbricazione.
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