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Documentazione di bordo
Le unità da diporto devono avere a bordo
determinati documenti, secondo la categoria
di appartenenza, come riportato nella
tabella.
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Documenti da tenere a Bordo |
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Documento |
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Documento d'identità |
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Licenza di navigazione |
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Certificato di sicurezza |
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Patente nautica |
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Assicurazione RC |
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Certificato d'uso del
motore |
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Licenza d'esercizio Rtf |
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Certificato limitato di
Radiotelefonista |
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Natanti |
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X |
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X (1) |
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X (2) |
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X (3) |
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X (4) |
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X (5) |
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Imbarcazioni |
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X |
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X |
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X |
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X (1) |
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X (2) |
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X (3) |
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X (4) |
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X (5) |
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(1) ove obbligatoria
(2) per unità che abbiano a
bordo un motore principale od
ausiliario
(3) solo motori fuoribordo
(4) per apparato VHF
(5) per operatore di apparato
VHF |
Con la nuova normativa, ai fini
dell'autorizzazione alla navigazione
temporanea per un periodo di 30 giorni, è
possibile avere a bordo copia della denuncia
di smarrimento o furto dei documenti,
semprechè il certificato di sicurezza sia in
corso di validità e esista un documento
attestante la validità della copertura
assicurativa.
Licenza di navigazione
La licenza di navigazione, sia quella
provvisoria sia quella definitiva, abilita
un'unità da diporto alla navigazione nei
limiti indicati dalla categoria di
progettazione per i mezzi marcati CE o
quelli fissati per quelle senza tale
marcatura ( vedi
tabella).
Sulla licenza di navigazione sono riportati
i seguenti dati:
-
il numero e la sigla di iscrizione;
-
il tipo e le caratteristiche principali
dell'unità;
-
il nome del proprietario;
-
il nome dell'unità (se richiesto);
-
l'ufficio di iscrizione;
-
il tipo di navigazione autorizzata;
-
gli estremi del certificato di
sicurezza;
-
le annotazioni relative gli atti
costitutivi, traslativi e estintivi
della proprietà e degli altri diritti
reali di godimento di garanzia
sull'unità di cui è stata chiesta la
trascrizione,
-
il numero massimo delle persone
trasportabili;
-
le eventuali annotazioni per le attività
di locazione, noleggio e insegnamento
della navigazione da diporto.
Le licenze di navigazione devono essere
rinnovate quando si rientra in uno dei
seguenti casi:
-
cambio di Ufficio d'iscrizione, in
questo caso cambia la sigla
d'identificazione (numero d'iscrizione e
sigla dell'Ufficio);
-
modifiche del tipo e delle
caratteristiche principali dello scafo;
-
modifiche dell'apparato motore;
-
cambio del tipo di navigazione
autorizzata;
-
modifica del nome dell'unità.
Certificato di sicurezza
Questo documento attesta la rispondenza
dell'unità da diporto al "Regolamento
recante norme di sicurezza per la
navigazione da diporto" emanato con il
Decreto Ministeriale del 5 ottobre 1999, n.
478. Il certificato è emesso sulla base
della dichiarazione di conformità CE,
rilasciata dal costruttore o da un suo
rappresentante (unità marcate CE) o
dell'attestazione d'idoneità rilasciata da
un organismo tecnico notificato od
autorizzato.
I certificati di sicurezza hanno un
periodo di validità
iniziale variabile a seconda del mezzo,
mentre i successivi periodi sono uguali per
tutti: cinque anni (fac-simile
della domanda).
Qualora l'unità subisca delle variazioni
all'apparato di propulsione o ad altre
caratteristiche tecniche tali da far venire
meno i requisiti in base ai quali è stato
rilasciato il certificato di sicurezza, lo
stesso decade e ne deve essere richiesto uno
nuovo.
I certificati devono essere sottoposti a
convalida nel caso di avaria grave oppure di
modifiche o cambi non significativi alle
caratteristiche tecniche di costruzione.
Conformità e Marcatura CE
Per essere immesse in commercio e in
servizio le unità da diporto devono
soddisfare i requisiti previsti dal Decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 436
"Attuazione della direttiva 94/25/CE in
materia di progettazione, di costruzione e
immissione in commercio di unità da
diporto". Il soddisfacimento dei requisiti è
testimoniato dalla certificazione di
conformità. La relativa dichiarazione è
rilasciata dal costruttore o da un suo
mandatario stabilito nella Comunità europea.
La sopracitata Legge prevede che alle unità
da diporto e ai componenti, sia separati che
installati, costruiti dopo il 16 giugno
1998, sia apposta la marcatura CE che
attesta la conformità dell'unità e dei
componenti ai requisiti essenziali in
materia di sicurezza, salute, protezione
dell'ambiente e dei consumatori; senza
questo marchio tali costruzioni e manufatti
non possono essere messi in circolazione nei
paesi membri della Comunità Europea.
L'importante è che l'unità sia in possesso
dei requisiti previsti dalla Direttiva e
attestati con la sigla CE a prescindere dal
Paese di costruzione, che può essere
comunitario o meno.
Oltre ai mezzi di lunghezza inferiore ai
2,50 m le seguenti unità da diporto sono
escluse dall'obbligo della marcatura CE:
-
navi da diporto;
-
destinate unicamente alle regate,
comprese quelle a remi e per
l'addestramento al canottaggio,
qualificate in tal senso dal
fabbricante;
-
canoe e kayak, gondole e pedalò;
-
tavole a vela;
-
tavole a motore, moto d'acqua e altre
unità analoghe a motore;
-
originali e singole riproduzioni di
unità da diporto storiche, progettate
prima del 1950, ricostruite
principalmente con i materiali originali
e classificate in tal senso dal
fabbricante;
-
sperimentali, sempreché non vi sia una
successiva immissione sul mercato
comunitario;
-
costruite per proprio uso e non immesse
sul mercato comunitario per un periodo
di cinque anni;
-
specificatamente destinate ad essere
dotate di equipaggio e a trasportare
passeggeri a fini commerciali (in
particolare quelle definite dal decreto
ministeriale 28 novembre 1987, n.572);
-
sommergibili;
-
veicoli a cuscino d'aria;
-
aliscafi.
La marcatura CE prevede la suddivisione in
quattro
Categorie di
progettazione, in base alle quali
vengono definiti sia i limiti di navigazione
sia il numero massimo di persone
trasportabili.
Ogni unità da diporto marcata CE deve avere,
fissate sullo scafo e separate fra loro, due
targhette denominate rispettivamente Numero
d'identificazione dello scafo e Targhetta
del Costruttore.
La targhetta Numero d'identificazione dello
scafo deve riportare, oltre al marchio, i
seguenti dati:
-
codice del costruttore,
-
paese di costruzione;
-
numero di serie (unico);
-
anno di costruzione;
-
anno del modello.
La Targhetta del Costruttore, deve contenere
i seguenti dati:
-
nome del costruttore;
-
marcatura CE;
-
categoria di progettazione (A, B, C o
D);
-
portata massima consigliata dal
costruttore (pesi a bordo). La portata
massima consigliata dal costruttore
[carburante, acqua, provviste, attrezzi
vari e persone (in chilogrammi)] per la
quale l'unità da diporto è stata
progettata, è determinata in funzione
della categoria di progettazione, della
stabilità e del bordo libero, della
galleggiabilità e del galleggiamento;
-
numero di persone, raccomandato dal
fabbricante, per il cui trasporto
l'unità è stata concepita.
Manuale del proprietario
Tutte le unità da diporto sottoposte alla
normativa CE devono essere dotate del
Manuale del proprietario in lingua italiana
e originale del Paese del paese in cui è
commercializzata. Il manuale dovrà riportare
oltre ai dati indicati nella Targhetta del
Costruttore, specificando bene la portata
massima consigliata dal costruttore, anche
quelli relativi al peso a vuoto dell'unità
da diporto (in kg) e la potenza massima
nominale del motore installabile a bordo.
L'opuscolo deve inoltre contenere le
informazioni sui rischi d'incendio e di
allagamento.
Assicurazione
Tutte le unità da diporto, ad esclusione di
quelle a remi e a vela senza motore
ausiliario, devono avere l'assicurazione per
responsabilità civile (Rc), per i danni
prodotti alle persone.
Inoltre, l'assicurazione per responsabilità
civile è obbligatoria anche per tutti i
motori amovibili, di qualsiasi potenza,
indipendentemente dall'unità alla quale
vengono applicati. Il contrassegno
dell'assicurazione va esposto.
Certificato d'uso del motore
Tutti i motori fuoribordo, entrobordo e
entro-fuoribordo installati sui natanti da
diporto (non iscritti nei registri), devono
essere corredati dal "Certificato d'uso del
motore", dove sono riportati la potenza del
motore in KW e la cilindrata. La richiesta
di rilascio deve essere avanzata alla
Capitaneria di Porto o agli Uffici
Circondariali marittimi o all'Ispettorato
della Motorizzazione Civile ( fac-simile
domanda).
Licenza d'esercizio Rtf
La domanda per la licenza di esercizio,
obbligatoria per gli apparati VHF, deve
essere presentata in bollo all'ufficio di
iscrizione dell'unità ( fac-simile
domanda).
L'autorità:
-
assegna il nominativo internazionale;
-
rilascia la licenza provvisoria di
esercizio (valida fino all'acquisizione
di quella definitiva);
-
trasmette all'autorità competente la
documentazione per il rilascio della
licenza definitiva.
La licenza è riferita all'apparato
radiotelefonico di bordo richiesto e è
sostituita solo in caso di cambio
dell'apparato stesso
Per i natanti da diporto, non iscritti, la
richiesta di licenza deve essere presentata
all'ispettorato regionale avente la
giurisdizione sul luogo in cui il
richiedente ha la propria residenza. Il
medesimo ispettorato provvede ad assegnare
un indicativo di chiamata di
identificazione, valido indipendentemente
dall'unità in cui l'apparato è installato.
Certificato Limitato di Radiotelefonista
Per utilizzare qualsiasi apparato VHF, sia
palmare o fisso, è obbligatorio possedere il
Certificato Limitato di Radiotelefonista che
viene rilasciato, senza esami, dagli
Ispettorati Regionali del ministero delle
Comunicazioni e è valido su unità da diporto
e navi fino a 150 tonnellate di stazza lorda
e con stazioni radio di potenza non
superiore ai 60 Watt
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