|
Unità da diporto
Le definizioni di base che regolano la materia
sono inserite nell'art. 1 della Legge 11
febbraio 1971 n. 50, e successive modificazioni,
"Norme sulla navigazione da diporto".
Qualsiasi costruzione destinata alla navigazione
da diporto, cioè quella effettuata in acque
interne e/o marittime a scopo sportivo e
ricreativo senza finalità di lucro, è definita
unità da diporto. La stessa legge, al comma 4
del citato art.1, individua, però, anche una
deroga alla definizione generale prevedendo
l'utilizzo delle unità da diporto "mediante
contratti di locazione e di noleggio e per
l'insegnamento della navigazione da diporto,
nonché come unità appoggio per le immersioni
subacquee a scopo sportivo o ricreativo".
Le unità da diporto si suddividono in tre
categorie: natanti, imbarcazioni e navi da
diporto.
Natante da diporto
I natanti da diporto sono unità da diporto:
Ai natanti da diporto non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli da 232 a 375
del codice della navigazione.
I natanti non sono soggetti all'obbligo
d'iscrizione nei registri presso gli Uffici
deputati dello Stato, né a quello del possesso
della licenza di navigazione e del certificato
di sicurezza. Ciò non toglie che chi lo desidera
o ne ha necessità, possa iscrivere il natante;
in questo caso, il mezzo è immatricolato nel
registro delle imbarcazioni da diporto e di
queste segue il regime giuridico.
I natanti da diporto hanno dei limiti di
navigazione in base al tipo e all'esistenza o
meno della "marcatura CE". (tabella
limiti di navigazione)
In deroga, i natanti non marcati CE che
effettuano allenamento o sono invitati a
manifestazioni sportive, possono navigare senza
alcun limite dalla costa. La stessa deroga è
applicata ai natanti marcati CE, previa apposita
autorizzazione della competente Autorità
marittima. Le manifestazioni sportive,
preventivamente comunicate alle autorità
competenti, individuate dalla normativa sono
quelle organizzate dalla Lega navale italiana,
dalla Federazione italiana vela, dalla
Federazione italiana motonautica e dai circoli
nautici affiliati alle predette federazioni.
Il numero delle persone trasportabili a bordo
dei natanti con marcatura CE è indicata nel
"manuale del proprietario" (Cap. 4 para e),
mentre per quelli non marcati CE è riportato nel
certificato di omologazione rilasciato dall'Ente
tecnico oppure è quello indicato nell'art. 13
del citato Regolamento recante norme di
sicurezza per la navigazione da diporto.
Imbarcazione da diporto
Le imbarcazioni da diporto sono tutte le
costruzioni destinate alla navigazione da
diporto che hanno una lunghezza dello scafo
compresa fra 10,01 e 24 m
Queste unità sono soggette all'obbligo
dell'iscrizione e del possesso della licenza di
navigazione e del certificato di sicurezza.
L'iscrizione deve essere registrata presso le
Capitanerie di porto, o gli uffici circondariali
marittimi, oppure gli uffici provinciali del
Dipartimento per i trasporti terrestri e per i
sistemi informativi e statistici autorizzati dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Le imbarcazioni da diporto devono esporre la
bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla
sigla d'identificazione (Cap. 3 para d.).
Alle imbarcazioni da diporto non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 274, 275, 276
e 277 del Codice della navigazione.
I limiti di navigazione delle imbarcazioni da
diporto dipendono dalla categoria di
progettazione se marcati CE, ovvero, per quelle
non marcate CE, entro 6 miglia o senza limite in
base alle caratteristiche di costruzione e lo
stato di navigabilità, come riportato sulla
licenza di navigazione.
Anche per le imbarcazioni da diporto valgono le
deroghe enunciate per i natanti da diporto.
Nave da diporto
A questa categoria appartengono tutte le unità
da diporto con lunghezza dello scafo superiore a
24 m. Anche per le navi da diporto sono
obbligatori la registrazione e il possesso della
licenza di navigazione e del certificato di
sicurezza per navigare. I registri d'iscrizione
delle navi da diporto si trovano solo presso le
Capitanerie di porto. Le navi da diporto devono
esporre la bandiera nazionale e sono
contraddistinte dalla sigla d'identificazione.
Unità navale storica (c.d.)
La nuova normativa riconosce le così dette unità
navali storiche, cioè le navi e i galleggianti
di cui all'art. 136 del Codice della Navigazione
e le unità da diporto che, qualora abbiano più
di 25 anni e rispondano ad almeno uno dei
seguenti requisiti, sono considerate "bene
culturale":
-
rappresentino un caso particolare per la
peculiarità progettuale, tecnica,
architettonica o ingegneristica della
costruzione o per la scelta dei materiali
impiegati;
-
abbiano raggiunto traguardi sportivi o
tecnici che li abbiano resi conosciuti
ovvero sono stati protagonisti di eventi
particolari;
-
rivestano un interesse storico o etnologico
o derivante dalle personalità che li hanno
posseduti;
-
abbiano contribuito attivamente allo
sviluppo sociale e economico del Paese;
-
siano fedeli riproduzioni di imbarcazioni
storiche, purché utilizzate come strumenti
sussidiari, illustrativi e didattici.
Come "bene culturale", le unità navali storiche,
compresi i beni navali che ne siano dotazione od
accessorio, sono disciplinate dalle norme
contenute nel Decreto legislativo 29 ottobre
1999, n.490.
Con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, sarà costituita una
commissione che dovrà esprimersi sul possesso
dei requisiti, sui provvedimenti adeguati alla
conservazione del bene e sul possesso dei
requisiti dei cantieri od artigiani autorizzati
ad effettuare i restauri.
Altre definizioni
Fra i natanti da diporto sono comprese le "moto
d'acqua", le "tavole a motore" e mezzi similari.
Per le moto d'acqua od acquascooter bisogna
rifarsi alla norma ISO 13590 che le individua
come "natanti inferiori a 4 metri di lunghezza
che utilizzano un motore a combustione interna,
che alimenta una pompa a idrogetto quale fonte
primaria di propulsione e che sono progettati
per navigare con una o più persone a bordo in
posizione seduta, in piedi o in ginocchio e al
di sopra, piuttosto che non entro la
delimitazione dello scafo".
Mentre, secondo la normativa, le tavole a motore
sono considerate "natanti per trasportare un
massimo di due persone, dotate di galleggiamento
e di comandi per l'autoeliminazione dei guasti".
(nota) La modalità di
misurazione delle unità da diporto, è quella
"standard armonizzata" che deriva dalla
Direttiva 94/25/CE, che detta norme in materia
di progettazione, di costruzione e immissione in
commercio, e che riferisce alla norma UNI EN ISO
8666: "La lunghezza dello scafo deve essere
misurata con un piano che attraversa la parte
più prodiera e l'altro la parte più poppiera
dell'unità. (omissis). Questa lunghezza esclude
le parti rimovibili che possono essere staccate
in modo non distruttivo e senza influire
sull'integrità strutturale dell'unità, per
esempio alberi, bompressi, pulpiti a ciascuna
estremità dell'unità, accessori della testa di
ruota, timoni, motori entrofuoribordo, motori
fuoribordo e relative staffe e piastre di
supporto, piattaforme d'immersione, piattaforme
d'imbarco, bottacci e parabordi". |